Nel Vol. VII. pag. 418, nota (1) (a). Giornale di Giu Si corregga: risp., T. I. p. 95 a 98. Vedi lo stesso Vol. VII. pag. g. 1611-1612. ». (2)(b). Giornale di Giurisprud., T. I. p. 244. » 418-419, nota (3) (a). Giornale di Giurisp., T. I. p. 53-54. » 419, nota (1) (b). Giornale di Giurisprud., T. III. p. 82. 420 » (2) (a). Giornale di Giurisprud., T. I. p. 241. (correggasi, p. 243 nella Nota X.) >> 1637 >> » » » » 1579-1580. 1710 1636-1637. AGGIUNTE, CORREZIONI E VARIANTI. Nel Volume III. Pag. 1002 e 1419. In fine delle note a queste due pagine si aggiunga: ; gli scritti contenuti nel Volume VII. § 1376; e il Vol. VI. pag. 660, §§ 1075 Osservazione di Romagnosi relativa alla procedura criminale. Dal Giornale di Giurisprudenza Universale del 1811, Tom. I. pag. 327.. Decisione della Corte di Appello d'Ancona. « L'art. 20. § 4. dell'Appendice al Codice di Processura penale (Vedi Vol. IV. pagina 1016) non è operativo per assoggettare alla competenza della Corte speciale un accusato di fabricazione di falsa moneta, quando questo crimine sia stato commesso anteriormente all'attivazione dell'Appendice medesima." ΝΟΤΑ Con questa Decisione si viene ad asserire che l'epoca del commesso delitto stabilisca la competenza della procedura, dimodochè i Giudici non possano procedere o giudicare eon altre forme più rapide di quelle ch'erano in vigore al tempo del commesso delitto. Fino al dì d'oggi per altro si era veduto bensì sostenuta la massima, che un reo non potesse essere assoggettato ad una pena più grave di quella che veniva comminata dalle leggi vigenti all' epoca del commesso delitto; ma io ignoro se lo stesso principio sia stato mai esteso alla procedura. Io trovo invece stabilito il principio contrario in tutta la sua generalità, come, fra molte autorità, ne fa fede il Decreto governativo già riportato nelle pagine 97-98 di questo Tomo (pag. 1612 di questo Vol. VII.): «Tutto ciò che spetta al"l'ISTRUZIONE delle cause, finchè non sono terminate, si regola SECONDO LE NUOVE FORME, "senza offendere il principio della non-retroattività, che non fu giammai applicato se non " che al fondo, ossia all'entità del diritto. " Cap. XXII. v. 1. e seg. " 1623-1625. La nota dell'Editore, che si legge in queste pagine, è da confrontarsi con la nota analoga nel Vol. III. pag. 128г. |