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Note e considerazioni statistiche sugli infortuni del lavoro verificatisi negli stabilimenti militari italiani durante il quinquennio 19041908.

L. FERRERO DI CAVALLERLEONE

maggiore generale medico ispettore Roma.

Quando mi proposi di fare questa comunicazione non ero a conoscenza che un tema consimile era di già stato trattato con molta competenza e diligenza dal capitano d'artiglieria de Sauteiron de Saint-Clement, il quale aveva presentato i risultati delle sue indagini pel quinquennio 1897-1901 al Congresso internazionale di Dusseldorf e pel triennio 1902-1904 al Congresso di Vienna. Lo appresi soltanto quando, di già tracciatami la tela del lavoro, mi rivolsi all'Ispettorato di artiglieria, al quale per l'appunto era addetto il capitano Sauteiron, perchè mi si facilitasse il compito di raccogliere i dati necessari.

Venutami cosi a mancare l'originalità del lavoro, stetti allora in forse di rinunziare all'impegno che avevo di già assunto, annunciando il tema al Congresso, ma pensai invece che i dati che possono fornire i nostri stabilimenti militari sotto il rapporto degli infortuni possono avere importanza per studi comparativi cogli infortuni che si avverano negli stabilimenti civili, sia per l'ambiente speciale di lavoro, sia per la maggiore sorveglianza e disciplina cui gli operai sono sottoposti. E decisi perciò, anzi riducendomi al più modesto compito di continuatore, di utilizzare le relazioni del capitano de Sauteiron e tutti i documenti che egli gentilmente mise a mia disposizione e di cui mi è grato qui ringraziarlo, conservando identiche classificazioni per poter avere una somma maggiore di dati corrispondenti, si da essere autorizzato maggiormente a trarne deduzioni e proposte.

Ed il lavoro mi parve mantenere anche ragione di opportunità, stante i cambiamenti apportati nella legislazione su gli infortuni

e nei regolamenti compilati per gli operai degli stabilimenti militari, dopo la comunicazione presentata nel 1904.

Ed è per questo che, anche a costo di ripetere cose già dette nelle suaccennate relazioni, credo utile, per risparmiare agli studiosi di simili argomenti l'andare a ricercare altri documenti, far precedere anche ai dati statistici un'esposizione molto sommaria circa le disposizioni in atto per la tutela e il risarcimento degli operai e circa le lavorazioni che si fanno presso i diversi stabilimenti.

Gli stabilimenti militari del Regno, dai quali è stato desunto questo saggio di statistica degli infortuni, comprendono 2 arsenali e 3 officine di costruzione d'artiglieria, 3 fabbriche d'armi, 2 laboratori pirotecnici, 2 polverifici, 1 laboratorio di precisione e l'officina di costruzione del genio. Il numero degli operai, lavoranti ed operaie impiegati nei suddetti stabilimenti durante l'ultimo quinquennio ha subito una progressiva diminuzione, e da 4931 nel 1904 è sceso a 4373 nel 1908.

Il regolamento in vigore per questi operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra è quello approvato con regio decreto n. 820, in data 10 dicembre 1908.

Il personale è costituito: a) di capi operai, i quali coadiuvano il personale dirigente nella preparazione e distribuzione del lavoro, sorvegliano direttamente l'esecuzione e tengono i registri e le contabilità elementari di laboratorio; b) di operai, i quali esercitano un mestiere, compiono lavori manuali o disimpegnano servizi di fatica, di custodia e simili, o sono incaricati della immediata sorveglianza dei lavori nelle officine; c) di garzoni, aspiranti al posto di operaio, i quali, essendo già iniziati ad un mestiere. vengono ammessi per perfezionarsi in esso e per apprendere quanto si riferisce alle speciali lavorazioni che si eseguono negli stabilimenti militari.

Il personale operaio, in rapporto alla stabilità di posizione, si divide in personale a matricola e personale straordinario. 11 primo è quello impiegato per i bisogni normali delle lavorazioni; il secondo viene assunto in servizio unicamente per lavori eccezionali e transitori: i garzoni si considerano come appartenenti al personale straordinario.

Le norme principali che si riferiscono agli infortuni del lavoro si possono riassumere nelle seguenti:

1) Quando un operaio a matricola o straordinario riporta in servizio ferite o lesioni, il capo operaio, o colui sotto la cui vigilanza lavora l'individuo, dispone subito per le prime cure del ferito, e ne informa l'ufficiale di sezione, od in sua assenza l'ufficiale di servizio.

Detto ufficiale provvede perchè il ferito sia tosto visitato dal medico, e, se ciò non è possibile, sia trasportato a casa, o all'ospedale e redige il prescritto rapporto, a tergo del quale il medico deve fare la sua dichiarazione, previa visita al ferito, se non l'avesse già fatta al momento dell'infortunio. Detto rapporto è poi presentato dal medico al vice-direttore, che vi annota le osservazioni che sono del caso, in seguito alle maggiori informazioni da lui assunte sul fatto, e quindi lo rassegna al direttore per gli ulteriori provvedimenti.

Per tutti gli operai si deve dar corso alla denuncia prescritta dalla legge e dal regolamento sugli infortuni del lavoro.

2) All'operaio ferito o leso per causa diretta od immediata di servizio viene corrisposto, anche se straordinario, la paga intera di lavoro per la giornata in cui fu ferito, o leso, o cadde ammalato. Se l'operaio è a cottimo, gli devono essere bonificate le ore d'interruzione dal lavoro.

3) Dal giorno successivo e per i primi tre mesi dalla malattia all'operaio sarà corrisposto, anche per i giorni festivi, un sussidio uguale a quattro quinti della paga di lavoro, ad economia, che gli spetterebbe se potesse lavorare. Per i mesi successivi il sussidio viene ridotto alla metà della paga di lavoro. Nei regolamenti 12 giugno 1892 e 5 ottobre 1903 tale sussidio veniva invece limitato alla metà della paga per tutta la durata della malattia. All'infortunato non spetta inoltre l'obbligatorietà del ricovero negli ospedali militari e di farsi curare dal personale medico degli stabilimenti.

4) Quando un operaio, ancorchè straordinario, per lesioni riportate per causa di servizio sia ricoverato in un ospedale o ammesso eccezionalmente alle cure balneari, cessa per lui il diritto alla paga di lavoro, ma la Direzione paga la retta d'ospedale o della cura, e se l'operaio ha famiglia corrisponde a questa il

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sussidio di quattro quinti della paga: alle spese di trasporto provvede la Direzione dello stabilimento.

5) Agli operai a matricola resi permanentemente inabili al lavoro per ferite o infermità contratte per cause di servizio ed alle vedove ed agli orfani degli operai a matricola morti per tali cause sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari del 21 febbraio 1895.

6) Agli operai straordinari ed ai garzoni resi permanentemente inabili al lavoro l'Amministrazione della guerra corrisponde direttamente le indennità stabilite dall'articolo 9 della legge 31 gennaio 1904, n. 51.

Per tali disposizioni gli operai infortunati degli stabilimenti militari vengono ad essere indennizzati in più larga misura che non gli operai degli stabilimenti civili. Paragonando infatti le tre categorie designate dagli articoli 59, 61 e 63 della legge del 1895 sulle pensioni civili e militari colle disposizioni contenute negli articoli 94, 95 e 96 del regolamento per l'esecuzione della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro del 1904, noi vediamo che le infermità o lesioni classificate dall'articolo 59 nella prima categoria della legge del 1895 sono indennizzate in ragione di oltre il doppio del risarcimento accordato dalla legge civile, mentre quelle elencate nei successivi articoli 61 e 63 si trovano sempre ad essere indennizzate più largamente delle infermità o lesioni comprese negli articoli 94 e 95 della legge civile.

L'orario normale di lavoro è di 10 ore per tutto l'anno, fatta eccezione per gli operai chimici, disegnatori, incisori, litografi, pei quali l'orario è fissato in ore 8. Le paghe del personale operaio sono corrisposte in relazione alle ore di lavoro effettivamente compiuto gli operai sono ripartiti in 7 categorie di mestieri, e per ognuno di questi è stabilita una mercede minima che va da 15 centesimi per l'ultima a 30 centesimi all'ora per la prima categoria, una media che oscilla rispettivamente da 0.20 a 0. 45 centesimi all'ora, una massima che va da 0. 25 centesimi per la VII categoria a 0.55 centesi all'ora per la I.

Riportiamo ancora alcune notizie sommarie riguardanti gli stabilimenti d'artiglieria e genio, e che possono avere relazione cogli infortuni del lavoro.

I. Arsenali di costruzione di artiglieria. In questi stabilimenti si eseguiscono lavorazioni in ferro, acciaio, legname e cuoio, si allestiscono affusti, carreggi, buffetterie e bardature.

La forza media nell'ultimo quinquennio fu di 744 operai.

Fra i mezzi preventivi contro gli infortuni sono indicati l'uso di occhiali a retina per i fucinatori, calderai e quelli addetti alle macchine, che nel corso del lavoro possono lanciare frammenti di metallo o di legno; l'adozione di congegni di sollevamento o di trasporto e di apparecchi di riparo per le macchine aventi movimenti rotatori; la proibizione ai fucinatori di calzare zoccoli per evitare scottature ai piedi.

II. Officine di costruzione di artiglieria. Le principali lavorazioni che si fanno in detti stabilimenti consistono nella fusione dei cannoni e proietti, e nell'allestimento e trasformazione di macchine e congegni.

La forza media nell'ultimo quinquennio fu di 1220 operai.

Fra le misure preventive si notano la disinfezione, pulizia ed arieggiamento dei locali, l'uso di abiti di lana bianca per gli addetti ai forni e alle caldaie, di abiti a maglia aderenti al corpo per gli ingrassatori e cinghiatori, l'uso di occhiali protettivi, l'adozione di rîpari agli ingranaggi, puleggie e cinghie, sia delle macchine lavoratrici che degli alberi di trasmissione.

III. Fabbriche d'armi. Il lavoro principale è costituito dalla produzione e riparazione delle armi da fuoco portatili e delle armi bianche, delle vanghette e picozzini da fanteria, dei proiettili d'artiglieria, ecc.

La forza media nell'ultimo quinquennio fu di 778 operai.

Fra i mezzi preventivi contro gli infortuni si nota che la lubrificazione vien fatta per quanto è possibile e per le parti che presentano maggiore pericolo durante il riposo, a macchinario fermo: inoltre le prove di tiro con armi in esame vengono eseguite al cavalletto fisso e non a braccia.

IV. Laboratori pirotecnici. In questi stabilimenti si fabbricano cartuccie, inneschi, cartocci, ed artifizii da guerra: vi si preparano inoltre il fulminato di mercurio e relative miscele esplodenti.

La forza media dell'ultimo quinquennio fu di 1116 individui, di cui 410 operaie.

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